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IL CASO “POWERBALL”: UN IMPORTANTE PRECEDENTE EUROPEO SULLA MALAFEDE NELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI

2 Marzo 2026

di Giovanna Del Bene c/o THINX Srl – Bio

Nel 2014 il marchio “Powerball” viene registrato nell’Unione Europea da Tobias Roth e successivamente trasferito a società appartenenti al gruppo Lottoland, attivo nel settore delle scommesse online. L’uso di questo segno richiama immediatamente la celebre lotteria statunitense gestita dalla Multi-State Lottery Association (MUSL), la quale nel 2021 avvia un’azione volta a far dichiarare nullo il marchio dell’UE, sostenendo che fosse stato depositato in malafede.

Per comprendere la portata del caso, è utile esaminare preliminarmente il significato della malafede nelle domande di marchio, secondo la Prassi Comune CP13.

La malafede nella registrazione dei marchi: principi generali

L’art. 59, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1001 stabilisce che un marchio dell’Unione europea è nullo quando il richiedente ha agito in malafede al momento del deposito. Si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’UE, sviluppata attraverso la giurisprudenza e armonizzata dalla CP13.

Secondo quanto stabilito nella Prassi Comune 13:

  • la malafede implica un intento fraudolento o comunque scorretto, da accertare attraverso criteri oggettivi;
  • il comportamento del richiedente deve risultare contrario alle pratiche leali del mercato e alle consuetudini commerciali corrette;
  • non può esservi malafede senza una precisa intenzione soggettiva di danneggiare terzi o ottenere un vantaggio indebito;
  • l’onere della prova iniziale grava su chi invoca la nullità.

La giurisprudenza europea individua situazioni tipiche in cui può emergere la malafede, tra cui:

  • assenza di reale volontà di usare il marchio come indicatore di origine;
  • volontà di impedire ad altri operatori l’impiego legittimo di un segno o di sfruttarne la notorietà;
  • strategie di registrazione volte a ostacolare la concorrenza o ad agganciarsi alla reputazione altrui.

La data di riferimento per valutare la malafede è quella del deposito della domanda; tuttavia, anche elementi anteriori o successivi possono essere utilizzati per ricostruire l’intento del richiedente.

Dal procedimento EUIPO alla sentenza del Tribunale UE

Nel 2021 la MUSL presenta all’EUIPO una domanda di nullità contro il marchio “Powerball”, registrato nel 2014 da parte del Sig. Tobias Roth e trasferito a una delle controllate del gruppo Lottoland, Cavour Limited, e poi alla European Lotto and Betting Ltd, un’altra controllata di detto gruppo. La richiesta riguarda servizi nelle classi 35, 41 e 42.

Le decisioni EUIPO (2022–2024)

  • 2 agosto 2022 – La Divisione di Annullamento accoglie integralmente la domanda di nullità.
  • 29 settembre 2022 – La European Lotto and Betting Ltd, attuale titolare, propone ricorso.
  • 23 maggio 2024 – La Prima Commissione di Ricorso conferma la malafede per quasi tutti i servizi contestati, eccetto quelli scientifici della classe 42.

La Commissione evidenzia che il comportamento del richiedente rivelava un intento distorto rispetto alla funzione del marchio.

Il ricorso al Tribunale UE (2025)

La European Lotto and Betting Ltd impugna la decisione, ma il 29 ottobre 2025, la Settima Sezione del Tribunale respinge il ricorso, confermando la nullità del marchio “Powerball”.

Il Tribunale individua tre elementi determinanti:

  1. Uso strumentale del richiedente

Il sig. Roth agisce come intermediario per il gruppo Lottoland, fungendo da “uomo di paglia” al momento del deposito. Ciò è considerato un indice rilevante di malafede.

  1. Mancanza di funzione distintiva

Il marchio non mirava a identificare l’origine dei servizi di Lottoland, ma a evocare intenzionalmente la lotteria statunitense.

Gli slogan presenti sui siti del gruppo prima e dopo il deposito (“Gioca al PowerBall Online”, “Vinci il PowerBall degli Stati Uniti”) dimostrano che il segno era utilizzato per richiamare la lotteria originale, non per distinguere servizi propri.

  1. Tempistica sospetta e strategia elusiva

Il deposito del marchio avviene lo stesso giorno in cui Roth presenta domande di annullamento per mancato uso contro precedenti marchi UE della MUSL.

Secondo il Tribunale, l’obiettivo era impedire ai concorrenti di riferirsi legittimamente alla lotteria Powerball o costringerli a richiedere una licenza, in contrasto con il principio di leale concorrenza.

Conclusione

Il procedimento “Powerball” costituisce un importante precedente nella valutazione della malafede, perché la decisione conferma l’approccio rigoroso dell’EUIPO e del Tribunale UE nell’individuare e sanzionare comportamenti che minacciano la correttezza del sistema concorrenziale.

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